IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sui ricorsi nn. 360/1992 e
 522/1992,  proposti,  rispettivamente  dalla   Federazione   italiana
 pubblici esercizi (F.I.P.E.) dal sindacato locali da ballo (S.I.L.B.)
 e  dal signor Renato Zecchi, legale rappresentante della discoteca Al
 Kalua', nonche' dalla RAI - Radiotelevisione Italiana,  rappresentati
 e  difesi  - i prime tre - dall'avv. Franco Gaetano Scoca e presso lo
 stesso elettivamente domiciliati, in Roma, via Giovanni Paisiello, n.
 55, e - la  quarta  -  dagli  avvocati  Silvana  Mastandrea,  Attilio
 Zoccali   e  Gaetano  Lepore,  ed  elettivamente  domiciliata  presso
 quest'ultimo,  in  Roma,  via  Cassiodoro,  6;  contro  il  Ministero
 dell'interno,   costituitosi  in  giudizio  in  entrambi  i  ricorsi,
 rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato e  presso
 la  stessa  domiciliato  ex  lege,  in  Roma, via dei Portoghesi, 12;
 nonche' contro il comando provinciale dei vigili del fuoco di Brescia
 (ricorso n. 360/1992);
    La prefettura di Napoli;  il  comune  di  Napoli;  la  commissione
 provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Napoli;
 (ricorso  n.  522/1992);  nessuno dei quali costituitosi in giudizio;
 per l'annullamento  della  nota  in  data  22  novembre  1991,  prot.
 10665/49246, del comando provinciale dei vigili del fuoco di Brescia,
 nonche'  della  circolare  del  Ministero  dell'interno  n.  27 del 7
 ottobre 1991, oltre agli atti connessi, relativamente al  ricorso  n.
 360/1992;   e   per  l'annullamento  delle  circolari  del  Ministero
 dell'interno n. 21 del 24 luglio 1991, n. 27 del  7  ottobre  1991  e
 prot.  17413-4109  del  19  ottobre 1991, oltre che dei provvedimenti
 della prefettura di Napoli in data 18 novembre  1991  e  in  data  13
 gennaio  1992,  nonche'  degli  atti  connessi,  quanto al ricorso n.
 522/1992;
    Visti i ricorsi con i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione  in  giudizio  dell'amministrazione
 dell'interno;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito, alla pubblica udienza del 10 dicembre 1992, il  consigliere
 Eugenio Mele;
    Uditi,  altresi',  l'avvocato  Franco  Gaetano  Scoca e l'avvocato
 Gaetano Lepore, per i ricorrenti;
    Considerato in fatto ed in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    Con il primo ricorso, i ricorrenti impugnano  gli  atti  congiunti
 con i quali, da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco di
 Brescia,   in   applicazione  di  apposita  circolare  del  Ministero
 dell'interno, si comunica alla discoteca "Al Kalua'",  in  Orzinuovi,
 l'attuazione  dell'art.  2  della legge 26 legge 1965, n. 966, con la
 conseguenza della necessita'  da  parte  della  discoteca  stessa  di
 presentare  istanza  per  richiedere  la  vigilanza  obbligatoria dei
 vigili del fuoco durante gli intrattenimenti, con  costo  orario  del
 personale addetto di L. 200.700 a carico della discoteca medesima.
    Avverso  tali atti e' proposto il relativo ricorso, sulla base dei
 seguenti motivi di diritto:
    1. - Violazione e falsa applicazione  dell'art.  2,  primo  comma,
 lett.  b), della legge 26 luglio 1965, n. 966; e cio' in quanto, come
 peraltro confermato anche dalla recente legge n.  287  del  1991  sui
 pubblici  esercizi,  le  sale  da  ballo  e le discoteche non possono
 essere  annoverate  fra  le sale di pubblico spettacolo, per le quali
 solo opera la norma indicata in  rubrica,  oltre  al  fatto  che  non
 risulta  essere  stata  operata,  nel caso della discoteca Al Kalua',
 alcuna valutazione da parte della competente commissione provinciale.
    2. - Violazione dell'art. 23 della Costituzione, dell'art. 23  del
 d.P.R.  29  luglio  1982,  n.  577;  in  quanto,  mancando ancora una
 disciplina regolamentare per la vigilanza nei pubblici spettacoli,  i
 provvedimenti  in  epigrafe  si  risolvono  in  una  mera imposizione
 patrimoniale.
    3. - Violazione e falsa applicazione dell'art.  65  del  d.P.R.  4
 agosto 1990, n. 335, nonche' sviamento ed illogicita'; per non essere
 stati  individuati  i  criteri  e  le modalita' del fondo di cui alla
 norma suddetta e per aver l'amministrazione rispristinato il servizio
 di vigilanza obbligatoria  esclusivamente  per  alimentare  il  fondo
 suddetto.
    Con  successivo  atto, notificato il 18 aprile 1992, i ricorrenti,
 presa visione dei documenti presentati in occasione della trattazione
 della domanda cautelare, propongono i seguenti motivi aggiunti:
    1. - Violazione e falsa applicazione  dell'art.  2,  primo  comma,
 lett.  b),  della  legge  26 luglio 1965, n. 966, nonche' illogicita'
 manifesta, carenza dei presupposti, difetto di  istruttoria,  difetto
 di  motivazione, violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1991, n.
 241 e violazione di prassi amministrativa,  oltre  che  questione  di
 legittimita'  costituzionale  rispetto all'art. 3 della Costituzione,
 in quanto la commissione provinciale avrebbe  dovuto  esaminare  caso
 per  caso  i  singoli  locali  e  stabilire quando fosse possibile la
 utilizzazione di squadre  private  anticendio,  cosa  che  invece  la
 stessa  ha  competamente  pretermesso,  adeguandosi  alle indicazioni
 ministeriali  e  lasciando   che   l'organizzazione   delle   squadre
 anticendio  fosse  stabilita  dal  comando provinciale dei vigili del
 fuoco.
    2. - Violazione dell'art. 23 della Costituzione; e cio' in quanto,
 essendo la prestazione imposta di cui si discute  qualificabile  alla
 stregua  di un tributo, sarebbe occorsa una precisa determinazione di
 criteri e limiti per mezzo della legge circa  la  determinazione  del
 tributo, cosa che invece e' mancata.
    3. - Violazione degli artt. 36 e 97 della Costituzione, violazione
 delle  norme  in  materia di orario di lavoro, violazione dell'art. 9
 del d.P.R. 1 febbraio 1986, e violazione dell'art. 97 del  d.P.R.  18
 maggio  1987, n. 269; per violazione in ordine alla utilizzazione dei
 lavoratori in prestazioni straordinarie.
    L'Amministrazione  dell'interno  si  costituisce  in  giudizio   e
 resiste al ricorso, chiedendone la reiezione.
    I  ricorrenti  presentano,  infine, una memoria illustrativa nella
 quale illustrano ulteriormente i motivi di  gravame,  precisando  che
 comunque  l'attivita' di vigilanza non e' ne' puo' essere considerata
 compito di istituto, in quanto svolgentesi al di  fuori  del  normale
 orario di servizio.
    Con  il  secondo  ricorso (n. 522/1992), la ricorrente impugna gli
 atti indicati in epigrafe, sostanzialmente,  analoghi  a  quelli  del
 precedente ricorso, sulla base dei seguenti motivi di diritto:
    1.  -  Violazione  dell'art.  2 della legge n. 966/1965 essendo la
 competenza a valutare la resa del servizio  di  sorveglianza  tramite
 vigili   del   fuoco   o   squadre   antincendio   private  demandata
 esclusivamente  alle  commissioni  provinciali  e  non  al  Ministero
 dell'interno,  nonche'  mancanza di motivazione, per non essere state
 indicate  le  ragioni  di   una   cosi'   brusca   modificazione   di
 interpretazione   del   complesso   normativo   esistente,  anche  in
 considerazione del fatto che la ricorrente aveva sempre  operato  con
 squadre private, ai sensi degli artt. 22 e 28 della legge n. 1570 del
 1941.
    2.  - Difetto di motivazione e difetto di istruttoria per non aver
 effettuato la commissione una compiuta verificazione dello stato  dei
 servizi  antincendio  dell'auditorium  di Napoli e, comunque, per non
 aver  provveduto  a  dare  a  questa  verificazione   la   necessaria
 esternazione.
    L'Amministrazione  dell'interno, costituitasi in giudizio anche in
 tale secondo ricorso, ne  chiede  la  reiezione,  rilevando  come  la
 decisa  attuazione  della  norma  di  cui  all'art.  2 della legge n.
 966/1965 sia dipesa dal fatto dell'essere  venuti  meno  i  caratteri
 ostativi  di  tipo  materiale (carenza di personale e di fondi) prima
 esistenti  e  che  avevano  consigliato  la  previsione  di   squadre
 antincendio private.
    Le  cause  passano  in  decisione  alla  pubblica  udienza  del 10
 dicembre 1992.
                             D I R I T T O
    Ritiene  il  collegio  di  sollevare  questione  di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  2,  primo  comma, punto b), della legge 26
 luglio 1965, n. 966, relativamente  all'obbligo  della  richiesa  dei
 servizi  a  pagamento  al  Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i
 locali di pubblico spettacolo, e cio' per contrasto con gli artt.  23
 e 41 della carta costituzionale.
    La  questione  e'  rilevante  nei  giudizi in corso, in quanto, in
 mancanza della  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale,  i
 ricorsi  non  potrebbero  essere  accolti  relativamente  alla natura
 obbligatoria e a pagamento dei servizi  di  vigilanza,  essendo  tale
 vicenda individuata da una norma di rango legislativo.
    La questione stessa e', altresi', non manifestamente infondata.
    La  legge  26  luglio 1965, n. 966, che disciplina le tariffe e le
 modalita' di pagamento e i compensi al Corpo nazionale dei vigili del
 fuoco per i servizi a pagamento, individua, all'art. 2, primo  comma,
 punto  b),  come  servizi  da richiedersi obbligatoriamente da enti e
 privati al Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco:  "i  servizi  di
 vigilanza  a locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi nei limiti
 ed in conformita'  delle  prescrizioni  stabilite  dalle  commissioni
 permanenti  provinciali  previste  dall'art.  141  del regolamento di
 pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635".
    Ora, occorre rilevare, in proposito, che le finalita' dei  servizi
 di  vigilanza  anticendio  sono  sicuramente  finalita'  di carattere
 ordinamentale importantissime, per il cui  rispetto  in  concreto  il
 legislatore  avrebbe  potuto  scegliere  piu'  strade:  quella  della
 pubblicizzazione    integrale    del    servizio,    da     svolgersi
 istituzionalmente  dal Corpo dei vigli del fuoco e con onere a carico
 della collettivita', nel caso avesse ritenuto  preminente  la  tutela
 del  relativo  interesse  pubblico  all'incolumita'  anche nella fase
 preventiva  della  vigilanza,  oppure  avrebbe  potuto  addossare  il
 servizio ed il  relativo  costo  ai  singoli  soggetti  titolari  dei
 locali,  obbligandoli  all'istituzione  di un servizio di vigilanza e
 controllando nelle forme tipiche la idoneita' di tale servizio.
    Invece, con la norma prima richiamata, lo  stesso  legislatore  ha
 scelto  una  terza  via;  ha imposto, si', il servizio ed il relativo
 costo ai soggetti titolari dei locali di pubblico spettacolo, ma  ha,
 addirittura,   imposto  loro  di  servizi  obbligatoriamente  di  una
 struttura di carattere pubblicistico, quale e' il Corpo nazionale dei
 vigili  del  fuoco,  a  prezzi  parimenti  imposti,  per  cui  si  e'
 verificata,  da  un lato, l'esistenza di un regime di monopolio nella
 materia, caratterizzato peraltro dal fatto dell'obbligo di  contrarre
 con  il  monopolista  pubblico,  e,  dall'altro, la previsione di una
 forma   di   contribuzione   che   e'   priva   di   una    specifica
 regolamentazionedegli    elementi   indispensabili,   da   prevedersi
 necessariamente con legge.
    Venendo, adesso, alle specifiche ragioni di contrasto con le norme
 costituzionali prima richiamate, si rileva quanto segue.
    Relativamente all'art. 23 della Costituzione occorre rilevare  che
 la previsione costituzionale, nell'indicare che qualsiasi prestazione
 a  carattere patrimoniale (come nella specie) deve essere prevista da
 una norma di  rango  legislativo,  si  riferisce  ovviamente  ad  una
 compiuta  rappresentazione,  nell'ambito  di  tale  normativa,  degli
 elementi indispensabili per addivenire alla concreta imposizione.
    Ora, nella specie normativa di cui al punto  b)  del  primo  comma
 dell'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966, mentre il presupposto
 della  contribuzione  e'  chiaramente  indicato  (la  prestazione del
 servizio), non altrettanto avviene per il concreto accertamento dello
 stesso e, soprattutto, per il calcolo del quantum impositivo, che non
 puo'  essere  lasciato,  come  invece  ha  luogo  nella  vicenda  che
 attualmente  si  esamina,  alla  merce'  di  fonti sublegislative, di
 carattere amministrativo.
    Il  contrasto,  pertanto,  della  norma  qui  censurata   con   la
 disposizione   costituzionale   di   cui   all'art.  23  della  carta
 costituzionale pare evidente.
    Con riferimento, poi, all'art. 41 della Costituzione, non puo' non
 rilevarsi, come peraltro gia' accennato in precedenza, che  la  norma
 della legge n. 966/1965, da un lato, determina una forma di monopolio
 pubblico   dell'attivita'  di  vigilanza  anticendio  nei  locali  di
 pubblico spettacolo individuando un unico soggetto (o organo)  idoneo
 a svolgere il servizio suddetto, e, dall'altro, obbliga addirittura i
 soggetti  titolari  dei locali di pubblico spettacolo a richiedere la
 prestazione al monopolista pubblico.
    Ora, se e' vero che in base  all'art.  43  della  Costituzione  e'
 comunque  possibile  una  riserva  allo  Stato  e ad enti pubblici di
 servizi carattere di preminente interesse generale, la norma suddetta
 non puo' essere ritenuta comprensiva anche dell'obbligo giuridico  di
 contrarre  con  il  monopolista  pubblico,  altrimenti,  piu'  che di
 situazioni di monopolio  (che  riguardano  l'esistenza  di  un  unico
 offerente di beni e servizi in un mercato che e' comunque formalmente
 libero  di richiedere o meno la prestazione), si e' in presenza di un
 obbligo a contrarre con  un  determinato  monopolista,  a  prezzi  da
 questi  fissati e per quantita' di servizi da questi determinata, che
 sicuramente si pone in aperto constrasto con il  suindicato  art.  41
 della Costituzione.
    Il  Collegio  ritiene,  percio'  di sospendere l'esame dei giudizi
 riuniti e di sollevare questione di legittimita' costituzionale della
 norma di cui all'art. 2,  primo  comma,  punto  b),  della  legge  n.
 966/1965, per contrasto con gli artt. 23 e 41 della Costituzione.